Nella fattispecie, una argoviese colpita da obesità di classe III (ossia lo stadio estremo di questa malattia che l’Organizzazione mondiale della sanità considera cronica e complessa) ha chiesto senza successo una rendita dell’AI. In una sentenza dello scorso 22 ottobre pubblicata oggi, la quarta Corte di diritto pubblico del TF, che ha sede a Lucerna, ha parzialmente accolto il ricorso della donna.
I giudici indicano che in ogni caso per la ricorrente non è possibile raggiungere immediatamente il 100% della capacità lavorativa. L’Ufficio AI del Canton Argovia dovrà quindi prendere una nuova decisione. In considerazione dell’obbligo di minimizzare i danni per la paziente, dovranno essere effettuati anche dei chiarimenti medici, scrive la corte della Svizzera centrale.
Secondo la precedente giurisprudenza dei supremi giudici federali, l’obesità non era considerata in linea di principio un’invalidità che dava diritto a una rendita. Era coperta dall’AI solo se comportava disturbi fisici o psichici o se questi disturbi ne erano la causa, si legge nella sentenza.
Questa giurisprudenza, che si basava sul presupposto che l’obesità grave potesse essere superata con la volontà, si è sviluppata sulla base di quella elaborata in materia di dipendenze. Tuttavia, nel 2019 il TF l’ha modificata, anche a seguito della modifica della prassi relativa alla depressione lieve o moderata. In futuro, hanno stabilito i giudici, si dovrà utilizzare una procedura di prova strutturata per determinare, nei singoli casi, in quale misura la depressione influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato.
Nella sentenza pubblicata oggi, i giudici lucernesi non vedono alcun motivo per confermare la precedente giurisprudenza speciale sull’obesità. Riconoscono che è una malattia fisica cronica e complessa. La giurisprudenza va modificata nel senso che la possibilità di curarla non preclude di per sé una richiesta di rendita.
Secondo la sentenza, la domanda da porsi in ogni singolo caso è come la malattia abbia un effetto limitante sulle prestazioni. Tuttavia, anche nel caso dell’obesità, esiste l’obbligo di ridurre al minimo i danni per i malati. In questo senso, il diritto alla rendita dell’AI presuppone che la persona interessata intraprenda terapie dietetiche, farmacologiche, comportamentali o programmi di esercizio fisico ragionevolmente esigibili.